Statuto

STATUTO FONDAZIONE LORENZO NECCI

SEZIONE I – OGGETTO E SCOPO

ART. 1 COSTITUZIONE
1. Su iniziativa della famiglia Necci, nelle persone di Paola Marconi Necci, Alessandra Necci e Giulio Andrea Necci è costituita la FONDAZIONE LORENZO NECCI, con sede in Roma, Via di Porta Pinciana 4.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro e destina quindi tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati.

ART. 2 OGGETTO
1. L’oggetto principale dell’attività della FONDAZIONE LORENZO NECCI consiste nel promuovere, attuare e favorire:
a) specifici progetti di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese, in un’ottica di integrazione europea, con particolare riguardo agli ambiti di miglioramento delle reti e dei sistemi di comunicazione, anche in funzione dei nuovi flussi e dei nuovi luoghi;
b) alta formazione con specifico riferimento alle problematiche relative alle politiche dei trasporti e dei sistemi infrastrutturali, in collegamento con le istituzioni culturali e le associazioni di categoria nazionali ed internazionali;
c) dialogo sociale nelle tematiche di interesse a tutti i livelli comunitario, nazionale, locale;
d) organizzazione e promozione di workshop, studi, ricerche, borse di studio, analisi ed approfondimenti, allo scopo di contribuire al dibattito culturale italiano ed internazionale negli ambiti di interesse.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali la FONDAZIONE LORENZO NECCI si propone altresì di:
a) favorire la mobilità dei giovani ricercatori su scala nazionale e internazionale, anche mediante l’istituzione di borse di studio a favore di laureandi e laureati italiani e stranieri;
b) promuovere la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, ivi comprese società di capitali.
c) promuovere e diffondere i risultati delle proprie iniziative operative;
d) organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni, nazionali e internazionali, conferenze, convegni e manifestazioni specialistiche nei settori di interesse.

ART. 3 – OPERATIVITÀ
1. Per il raggiungimento delle finalità statutarie e per la realizzazione dei propri fini istituzionali, la FONDAZIONE LORENZO NECCI  promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, privati e pubblici, da destinare agli scopi della Fondazione stessa; essa può inoltre instaurare rapporti di collaborazione, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati e compiere tutte le iniziative e le operazioni ritenute necessarie, compresa l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.
2. La FONDAZIONE LORENZO NECCI agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

SEZIONE II PATRIMONIO, BILANCIO, STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 4 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE
1. Il patrimonio della FONDAZIONE LORENZO NECCI è costituito:
a) dai contributi in denaro e beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori;
b) dai conferimenti e dalle contribuzioni corrisposte dai “partecipanti istituzionali” e dai “partecipanti”, nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant’altro corrisposto da persone fisiche e giuridiche  pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio;
d) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare  ad incremento del patrimonio;
e) dagli utili che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;
f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:
a) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
b) da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
c) dai corrispettivi per le prestazioni di cui alla Sezione I del presente Statuto;
d) dai contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o amministrazioni pubbliche, nonchè dalla Unione Europea o da altri enti e/o organismi internazionali.

ART. 5 FONDATORI
1. Sono “Fondatori” i componenti della famiglia Necci, nelle persone di Paola Marconi Necci, Alessandra Necci e Giulio Andrea Necci.
2. I Fondatori contribuiscono, all’atto costitutivo del presente Statuto, al Fondo di dotazione dellaFondazione, mediante un contributo di Euro …

ART. 6 PARTECIPANTI ISTITUZIONALI
1. Assumono la qualifica di “Partecipanti Istituzionali” alla FONDAZIONE LORENZO NECCI: gli enti ed amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee, su base annuale o pluriennale, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. La qualifica di Partecipante Istituzionale è attribuita dal Consiglio di Amministrazione dellaFondazione.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.
4. I partecipanti istituzionali possono richiedere che i contributi di cui al comma precedente sianoutilizzati per iniziative di interesse della fondazione da attuarsi nel rispettivo territorio osettore di riferimento.

ART. 7 PARTECIPANTI
1. Assumono la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche e giuridiche private e gli enti ed amministrazioni pubbliche che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della FONDAZIONE LORENZO NECCI con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all’uopostabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni o servizi materiali o immateriali, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può determinare con regolamento l’eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri perdeterminare la durata della qualifica.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può attribuire la qualifica di partecipante onorario a persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che abbiano contribuito in maniera rilevante e significativa con mezzi e risorse allo sviluppo degli obiettivi della Fondazione.

ART. 8 ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Segretario Generale.
2. La durata di tutti gli organi della Fondazione è di sei anni.
Al fine di assicurare la continuitàdell’attività della Fondazione, gli organi su indicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 9 PRESIDENTE
1. Il Presidente è individuato nella persona della vedova o di uno dei diretti discendenti di Lorenzo Necci. Per i primi sei anni è Presidente della FONDAZIONE LORENZO NECCI la Sig.ra Paola Marconi Necci.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 14. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Coadiuvato dal Direttore Esecutivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio. Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri ed ha altresì facoltà, nell’ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. Inoltre, intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.
3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. II Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento.
5. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano del Consiglio.
6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere rinominati e non hanno diritto a un compenso, ma solo al rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui:
a) in numero di cinque nominati dalla famiglia Necci;
b) in numero di tre nominati dalla maggioranza dei “Partecipanti Istituzionali”;
c) in numero di uno nominato dalla maggioranza dei “Partecipanti”.
Nel caso non si riesca a procedere alla nomina dei consiglieri secondo le modalità di cui alle precedenti lettere b) e c), alla nomina dei medesimi provvederà la famiglia Necci.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati.
3. In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto chel’aveva designato, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo della Fondazione.
I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

4. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta giorni successivi allacomunicazione delle dimissioni.

ART. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della FONDAZIONE LORENZO NECCI.
2. In particolare il Consiglio:
a) fissa, nel rispetto degli scopi della Fondazione, le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
b) elabora il piano pluriennale della attività della Fondazione, nonchè il piano di attività annuale della Fondazione;
c) predispone e approva il bilancio d’esercizio di ciascun anno solare redatto secondo quanto disposto dal codice civile in conformità alle prescrizioni di legge accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività svolta;
d) nomina un Segretario Generale e un Direttore Esecutivo, definendone, in relazione a quanto previsto all’art. 13, le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell’incarico;
e) nomina o revoca i membri del comitato scientifico;
f) delibera l’accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti e stabilisce l’ammontare dei contributi a carico dei “partecipanti istituzionali” e dei “partecipanti”;
g) delibera lo svolgimento di specifiche iniziative;
h) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente, con l’eccezione di quelli indicati ai punti da a) a f) del presente articolo, che rimangono di esclusiva competenza del Consiglio;
i) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso;
j) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
k) elabora e approva eventuali regolamenti interni;
l) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico.

ART. 12 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione si effettua con lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, da spedirealmeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata pertelegramma, telefax o telex spedito almeno 2 (due) giorni prima da quello della data diriunione.
3. Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.
5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un’indennità fissa annua e un gettone per la partecipazione alle riunioni.

ART. 13 DIRETTORE ESECUTIVO
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Esecutivo cheha i seguenti compiti:
a) coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della Fondazione delegate dal Presidente;
c) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi d’urgenza.

ART. 14 LEGALE RAPPRESENTANZA
1. Il Presidente della FONDAZIONE LORENZO NECCI sovrintende allo svolgimento dell’attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.
2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato parte dell’esercizio dei propri poteri, nei limitidella delega.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo interno della FONDAZIONE LORENZO NECCI. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente per il controllo della società per azioni.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con la qualifica di Presidente, e da due supplenti, tutti in possesso del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di due componenti effettivi, tra cui il Presidente, ed un supplente. La famiglia Necci, rappresentata nelle persone di Paola Marconi Necci, Alessandra Necci e Giulio Andrea Necci, provvede invece alla designazione di un componente effettivo e di un supplente.
4. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I componenti il Collegio possono essere confermati nell’incarico. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Contideve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte edei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della FONDAZIONE LORENZO NECCI. E’presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un numero di membri da 5 fino adun massimo di 15.
2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri trapersonalità italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.
3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione almenodue volte all’anno, di cui una preferibilmente in una data prossima al 28 maggio, per esaminare il programma annuale delle attività predisposto dalla Fondazione, in modo che il Consiglio diAmministrazione abbia ad approvarlo sentito anche il parere del Comitato Scientifico.
5. Non esistono incompabilità tra la carica di componente del Comitato Scientifico e le altre cariche della Fondazione.

ART. 17 RAPPORTI DI LAVORO E RICERCATORI DELLA FONDAZIONE
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione può avvalersi, oltre che della attività e dei servizi resi dai partecipanti e dai partecipanti istituzionali ai sensi degli articoli 6 e 7, anche dell’apporto di collaboratori a progetto, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in regime di convenzione e/o con contratti di collaborazione, previa autorizzazione dell’Amministrazionedi provenienza, consulenti dichiara fama a cui spetta la qualifica di senior advisor e ricercatori selezionati e inquadrati ai sensi del comma che segue.
3. La qualifica di ricercatore della FONDAZIONE LORENZO NECCI è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si acquisisce mediante procedura di valutazione comparativa espletata nell’ambito della Fondazione.

ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.

SEZIONE III NORME FINALI

ART. 19 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
1. Qualora il suo scopo sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile odi scarsa utilità, e comunque in tutti i casi previsti dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno destinati ad attività di beneficenza e specificamente a favore di progetti di sviluppo in aree depresse del Terzo Mondo.

ART. 21 DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute